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La 'Stagione' dei diritti degli
italiani all'estero
Fiume – "Stagione dei diritti degli italiani all'estero": questo il sintagma
usato in diverse occasioni per indicare il periodo che si aprì nel 2000 con
l'approvazione, da parte del Parlamento di Roma, delle modifiche costituzionali
che sancirono il diritto di voto alle consultazioni politiche e che, per quanto
concerne la Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia, tagliò un
traguardo importante il 9 febbraio 2006. In quella data, infatti, gli onorevoli
e i senatori italiani approvarono con voto bipartisan la Legge "Modifiche alla
Legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernenti il riconoscimento della cittadinanza
italiana ai connazionali dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia e ai loro
discendenti". Una legge i cui contenuti rappresentato uno degli argomenti più
sentiti dagli appartenenti alla CNI e circa le cui disposizioni attuative le
parti coinvolte non hanno mancato di avviare una serie di riflessioni relative
ai percorsi da seguire per raggiungere un obiettivo auspicato da tutti:
snellire ed accelerare i tempi dell'iter procedurale inteso sia in termini di
raccolta della documentazione sia in quelli relativi ai tempi di presentazione
delle istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana.
E' per questo che il presidente della Giunta esecutiva dell'Unione Italiana,
Maurizio Tremul ha rivolto un nuovo appello allo Stato italiano affinché dia
rapida risposta alle aspettative espresse dai connazionali. "Come UI – ha
aggiunto Tremul – si continuerà a insistere sulla richiesta inerente
all'aumento dell'organico delle sedi consolari le quali, penso, abbiano anche
loro segnalato le difficoltà che incontrano. Le indicazioni di volontà a
risolvere il problema non mancano, va detto comunque che il problema rimane
aperto e che le difficoltà vengono a galla".
Sulla stessa lunghezza d'onda anche il presidente dell'Unione Italiana, Furio
Radin il quale ha ricordato: "L'UI ha già proposto sia al Viminale sia alla
Farnesina di offrirsi come supporto tecnico per la raccolta della
documentazione relativa alle domande per l'acquisizione della cittadinanza
italiana. La presa di posizione della Comunità degli Italiani di Rovigno – ha
proseguito Furio Radin – ricalca un nostro intendimento che definirei antico.
Le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana superano di molto le
possibilità del Consolato generale d'Italia a Fiume – ha rilevato quindi il
presidente dell'UI, per confermare –. A questo proposito mi sono sentito più
volte con il console generale Fulvio Rustico il quale ha espresso
preoccupazione circa la possibilità di accoglimento delle domande in tempi
brevi. Come noto – così ancora Radin – Maurizio Tremul ed io abbiamo inviato
anche una lettera alla Farnesina auspicando l'invio di personale e pertanto
l'iniziativa della CI di Rovigno mi sembra assolutamente lecita e positiva".
In tal senso, i vertici dell'Unione Italiana hanno avviato, con le istanze
ministeriali italiane, un rapporto costante che rivela la comune volontà di
voler fare le cose in modo rapido a tutto vantaggio delle richieste avanzate
degli appartenenti alla CNI. Di necessità di ampliare l'organico dei Consolati
di modo che le stesse rappresentanze diventino più funzionali, ma anche più
accoglienti, per la ricezione delle domande dei connazionali e in merito alle
vie da seguire per sostenerli e seguirli nell'espletamento delle pratiche
richieste si era parlato, infatti, in tutta una serie di occasioni.
Nel dettaglio, i temi in questione erano stati affrontati: in sede dei colloqui
avuti con il sottosegretario agli Esteri Famiano Crucianelli, nel corso
dell'incontro avuto con il sottosegretario agli Interni Ettore Rosato e con il
direttore per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze presso il
Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione, il prefetto Perla Stancari,
in occasione della visita del presidente della Commissione Affari Esteri e
Comunitari della Camera dei Deputati della Repubblica Italiana, Umberto Ranieri
a Rovigno e nella lettera inviata al vicepremier e ministro degli Affari Esteri
italiano, Massimo D'Alema. Azione capillare già da diversi mesi.
"L'Unione Italiana ha posto in essere già da diversi mesi un'azione capillare
che punta a individuare le risposte a una serie di contingenze – ha ricordato
Tremul –. Si è cercato, in tale contesto, sia di evitare i problemi che ora,
nella lettera inviata al Consolato generale d'Italia a Fiume, segnala la
Comunità degli Italiani di Rovigno ovvero per evitare fastidi, scompensi e
disservizi nei confronti dei connazionali, sia per raggiungere l'obiettivo
auspicato da tutti che consiste nella realizzazione del diritto in questione
nella maniera più rapida e semplice possibile. In ogni caso, comprendo le
preoccupazioni sia dei connazionali di Rovigno sia dei connazionali in genere
che, trovandosi di fronte a una pratica burocratica lunga, potrebbero perdere
la motivazione a inoltrare le domande – ha sottolineato quindi Radin per
concludere –. Ho sempre affermato, e lo ripeto anche in quest'occasione, che
tutti i connazionali che vogliono ottenere la cittadinanza italiana dovrebbero
avere il diritto di ottenerla in tempi relativamente brevi senza inutili file o
attese".
Un auspicio, quest'ultimo, condiviso dai connazionali i quali hanno visto
nell'approvazione della Legge
n. 124 dell'8 marzo 2006 "la realizzazione di una legittima
aspettativa". Un auspicio che, forse, troverà una risposta nella finalizzazione
di un processo teso ad abbreviare notevolmente i tempi procedurali di attesa
dettati della legge e della circolare ministeriale. Un processo che punta,
soprattutto, a un pronto rafforzamento dell'organico di tutte le strutture
diplomatico-consolari, e in particolare del Consolato Generale d'Italia a Fiume
nella cui circoscrizione risiede circa il 90 per cento degli appartenenti alla
CNI. Esattamente com'era stato auspicato nel corso dei colloqui con il
sottosegretario Crucianelli in occasione della sua visita a Pola
dall'ambasciatore Alessandro Grafini, dai vertici dell'UI e dal console
generale Fulvio Rustico i quali avevano espresso in quell'occasione anche una
richiesta tesa alla creazione di un Ufficio cittadinanza con competenze in
merito ai seguiti operativi inerenti alla Legge sulla cittadinanza italiana
dotato di un adeguato organico per consentire la rapida trattazione delle
domande. In quell'occasione Famiano Crucianelli aveva dato ampie rassicurazioni
in materia raccogliendo la soddisfazione di tutti i presenti.
(La Voce del Popolo)
Gazzetta Ufficiale n.
73 del 28 marzo 2006
Legge n. 124 dell'8 marzo 2006
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernenti il riconoscimento
della cittadinanza italiana ai connazionali dell'Istria, di Fiume e della
Dalmazia e ai loro discendenti.
La Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga
la seguente legge:
- Art. 1
Introduzione degli articoli 17-bis e 17-ter
nella legge 5 febbraio 1992, n. 91
1. Dopo l'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono inseriti i
seguenti:
"Art. 17-bis.
- 1. Il diritto alla cittadinanza italiana è riconosciuto:
a) ai soggetti che siano stati cittadini italiani, già residenti nei
territori facenti parte dello Stato italiano successivamente ceduti alla
Repubblica jugoslava in forza del Trattato di pace firmato a Parigi il 10
febbraio 1947, reso esecutivo dal decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato dalla legge 25 novembre
1952, n. 3054, ovvero in forza del Trattato di Osimo del 10 novembre 1975,
reso esecutivo
dalla legge 14 marzo 1977, n. 73, alle condizioni previste e in possesso dei
requisiti per il diritto di opzione di cui all'articolo 19 del Trattato di
pace di Parigi e all'articolo 3 del Trattato di Osimo;
b) alle persone di lingua e cultura italiane che siano figli o
discendenti in linea retta dei soggetti di cui alla lettera a).
Art. 17-ter.
- 1. Il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana di cui
all'articolo 17-bis è esercitato dagli interessati mediante la presentazione
di una istanza all'autorità comunale italiana competente per territorio in
relazione alla residenza dell'istante, ovvero, qualora ne ricorrano i
presupposti, all'autorità consolare, previa produzione da parte dell'istante
di idonea documentazione, ai sensi di quanto disposto con circolare del
Ministero dell'interno, emanata di intesa con il Ministero degli affari
esteri.
2. Al fine di attestare la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera a)
del comma 1 dell'articolo 17-bis, all'istanza deve essere comunque allegata
la certificazione comprovante il possesso, all'epoca, della cittadinanza
italiana e della residenza nei territori facenti parte dello Stato italiano e
successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza dei Trattati di cui
al medesimo comma 1 dell'articolo 17-bis.
3. Al fine di attestare la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera b)
del comma 1 dell'articolo 17-bis, all'istanza deve essere comunque allegata
la seguente documentazione:
a) i certificati di nascita attestanti il rapporto di discendenza
diretta tra l'istante e il genitore o l'ascendente;
b) la certificazione storica, prevista per l'esercizio del diritto di
opzione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 17-bis, attestante
la cittadinanza italiana del genitore dell'istante o del suo ascendente in
linea retta e la residenza degli stessi nei territori facenti parte dello
Stato italiano e successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza
dei Trattati di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 17-bis;
c) la documentazione atta a dimostrare il requisito della lingua e
della cultura italiane dell'istante".
2. La circolare di cui all'articolo 17-ter, comma 1, della legge 5 febbraio
1992, n. 91, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanata entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- Art. 2.
Disposizione finanziaria
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. La presente legge, munita del sigillo
dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 8 marzo 2006
Camera dei deputati (atto n. 2337):
Presentato dall'On. Peretti il 13 febbraio 2002.
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 3
giugno 2002 con pareri delle commissioni III e V.
Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il
25 novembre 2004; il 2, 14, 16 dicembre 2004; il 24 maggio 2005; il 14, 22
giugno 2005; il 5, 12, 13 luglio 2005.
Assegnato nuovamente alla I commissione (Affari costituzionali), in sede
legislativa, il 26 luglio 2005 con pareri delle commissioni III e V.
Esaminato dalla I commissione, in sede legislativa il 27 luglio 2005 ed
approvato il 28 luglio 2005 in un testo unificato con atti n. 3208 (On.
Benvenuto); n. 5199 (On. Buontempo ed altri); n. 5691 (On. Menia); n. 5791 (on.
Rosato ed altri).
Senato della Repubblica (atto n. 3582):
Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante,
l'8 settembre 2005 con pareri delle commissioni 3ª e 5ª.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante,
il 21 e 22 settembre 2005.
Assegnato nuovamente alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede
referente, il 22 settembre 2005 con pareri delle commissioni 3ª e 5ª.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il
27 settembre 2005.
Assegnato nuovamente alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede
deliberante, il 23 novembre 2005 con pareri delle commissioni 3ª e 5ª.
Esaminato dalla 1ª commissione, in sede deliberante, il 14 dicembre 2005 ed
approvato, con modificazioni, il 9 febbraio 2006.
Camera dei deputati (atto n. 2337-3208-5199-5691-5791-B):
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede legislativa, il
9 febbraio 2006.
Esaminato dalla I commissione, in sede legislativa, ed approvato il 9
febbraio 2006.
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