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RELAZIONE
Se si vuole parlare degli emigrati italiani, ma soprattutto lombardi, nel mondo,
non si può non fare riferimento ai paesi sudamericani e tra questi in primo
luogo alla Repubblica Argentina. La storia della Repubblica Argentina è la storia stessa delle migrazioni
transoceaniche che tra la fine dell'800 e i primi del '900 vedono milioni di
persone abbandonare i propri Paesi per rincorrere il sogno di una vita migliore.
Molti hanno trovato nei paesi sudamericani il lavoro che l'Italia non gli
avrebbe dato e tanti hanno fatto fortuna. Prima dell'Unità d'Italia furono i liguri, i piemontesi e i lombardi a scegliere
l'Argentina e grazie al loro contributo la stessa divenne il terzo esportatore
di grano al mondo. Gli emigrati italiani, pur conservando un profondo legame con il Paese e le
tradizioni regionali di origine, s'integrarono facilmente nella società estere
diventando i protagonisti della locale classe media e determinando modelli di
consumo e di comportamento. Il processo di integrazione è tale che gli italiani
rivendicano con orgoglio l'appartenenza a due patrie, una terra d’origine e una d’adozione, ricercando
ogni occasione per rafforzare ed intensificare le relazioni con i due Paesi.
L’originaria disponibilità di lavoro che aveva caratterizzato questi paesi
rendendoli mete ambite dai nostri connazionali in cerca di fortuna è andata
scemando e sono subentrati nuovi assetti che hanno ridisegnato lo scenario del
mondo del lavoro. La Lombardia oggi, può infatti essere indubbiamente considerata la regione
trainante dell’economia nazionale e come tale può essere in grado di fornire
buone possibilità occupazionali, se si pongono in essere validi strumenti
informativi che permettano alla domanda e all’offerta di incontrarsi proficuamente.
Queste le ragioni di fondo giustificatrici del PDL in oggetto, con il quale ci
si propone di aiutare i nostri connazionali trapiantati all’estero che vogliano
tornare in Italia. L’aiuto proposto dalla Regione si articola nell’istituzione
dell’Ufficio Regionale lombardi nel mondo che sosterrà e agevolerà il rientro
nel territorio della Regione dei lombardi emigrati all’estero e dei loro
discendenti. A tale scopo si autorizza la giunta regionale da un lato a sottoscrivere apposite convenzioni con le associazioni all’estero degli emigrati
e con le Camere di Commercio operanti all’estero, per l’apertura, nei paesi di
emigrazione, di sezioni dell’ufficio regionale dall’altro a finanziare le
predette associazioni ed organismi concedendo anche alle province e alle ALER
contributi per la realizzazione di progetti finalizzati a favorire il rientro
degli emigrati lombardi e loro discendenti. L’ufficio regionale e le sue sedi estere dovranno fornire una completa
assistenza per l’espletamento delle procedure di rientro in Italia e dare
puntuali e tempestive informazioni sulla situazione occupazionale e sulle
possibilità di reintegro nel territorio lombardo, informando altresì su
eventuali finanziamenti stanziati a tal proposito dalla regione per agevolare il
reinserimento dei nostri connazionali, intenzionati a tornare in Lombardia;
parallelamente dovrà fornire agli imprenditori lombardi dati precisi sulle
disponibilità e capacità professionali degli emigrati e loro discendenti che
intendono rientrare nella regione. Per garantire le finalità del progetto di legge si è ritenuto opportuno inserire
una definizione dell’emigrante lombardo, individuato attraverso la verifica da
parte del Consolato del Paese estero, di aver risieduto in uno dei Comuni della
regione Lombardia per almeno tre anni prima dell’espatrio.
Art.1 – Funzione dell’ufficio regionale lombardi nel mondo.
- E’ istituito nella regione Lombardia l’ufficio regionale lombardi nel
mondo.
- L’ufficio, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, agevola,
sostiene e coordina il rientro nel territorio della regione Lombardia dei
lombardi emigrati all’estero e dei loro discendenti.
- La Giunta regionale stipula convenzioni con le associazioni all’estero
degli emigrati e con le Camere di commercio operanti all’estero per l’apertura,
nei paesi di emigrazione, di sezioni dell’ufficio regionale, per la diffusione
delle iniziative e delle opportunità che la Regione Lombardia mette a
disposizione degli emigrati lombardi e loro discendenti, al fine di agevolarne
il rientro in Lombardia.
- La Giunta regionale finanzia le associazioni e gli organismi di cui al
comma 3, per la gestione delle sezioni all’estero dell’ufficio regionale
lombardi nel mondo e concede alle province e alle ALER contributi per la
realizzazione di progetti finalizzati a favorire il rientro degli emigrati
lombardi e dei loro discendenti.
Art.2 – Emigrati lombardi.
- Ai fini della presente legge, sono da considerarsi emigrati lombardi i
cittadini italiani che, antecedentemente all’espatrio, abbiano avuto residenza
per almeno dieci anni in uno dei comuni della regione Lombardia e che tale
condizione sia comprovata dal consolato d’Italia del paese estero in cui
risiedono.
- Le condizione previste al comma 1 estendono i benefici regionali anche ai
discendenti.
- La giunta regionale può concedere contributi o anticipare fondi per le spese
di viaggio di rientro degli emigrati lombardi e dei loro discendenti.
Art.3 – Ambito d’intervento e attivazione.
- L’ufficio regionale e le sue sedi estere forniscono:
a) - assistenza per l’espletamento delle procedure di rientro in Italia;
b) - informazioni sulle opportunità occupazionali, imprenditoriali, di
formazione professionale e abitativa in Lombardia;
c) - informazioni su finanziamenti stanziati dalla Regione per favorire il
rientro e il reinserimento nel territorio;
d) - informazioni agli imprenditori lombardi sulle disponibilità e sulle
professionalità degli emigrati e loro discendenti che intendono rientrare nella
regione.
- Presso ogni ufficio è operativa una banca dati contenete le richieste di
rientro nella regione, le opportunità occupazionali, di formazione professionale
e di accoglienza abitativa presenti in regione.
- Lo svolgimento dell’attività di documentazione degli uffici è favorito
dalla disponibilità di sistemi automatizzati di raccolta di documenti con
l’utilizzo di avanzate tecnologie elettroniche, informatiche e di comunicazione
multimediale.
Art.4 - Rapporti istituzionali.
- L’ufficio, entro i primi tre mesi di ogni anno, invia al Consiglio
regionale una relazione sull’attività svolta, corredata da osservazioni e
suggerimenti.
- Può inoltre inviare, in qualsiasi momento, al Consiglio e alla Giunta
regionale relazioni su specifiche questioni di particolare interesse o chiedere
di essere ascoltato dalle commissioni consiliari su aspetti particolari inerenti
materie di loro competenza.
- Il Consiglio regionale, esaminata la relazione e tenuto conto degli
eventuali suggerimenti, adotta le determinazioni di propria competenza che
ritenga opportune.
Art.5 – Struttura organizzativa.
- La Giunta regionale, con proprio atto, da adottarsi entro sessanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare
competente, costituisce apposita struttura organizzativa e nomina un dirigente
regionale responsabile del coordinamento delle attività svolte dall’ufficio e
dalle sue sezioni all’estero.
- All’ufficio viene assegnato personale con idonea qualificazione e con
elevata capacità di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da
apposita formazione.
Art.6 – Norma finanziaria.
- Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, si provvede
con apposito capitolo di bilancio.
Art.7 – Dichiarazione d’urgenza
- La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art.43 dello Statuto
regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul
Bollettino ufficiale della regione Lombardia.
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