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A seguito del Convegno di Treviso del 18 giugno 2005, ''Statuti regionali e
italiani nel Mondo'' organizzato dall’U.N.A.I.E. (Unione Nazionale
Associazione Immigrati ed Emigrati) alla presenza del Ministro degli Affari
Regionali Enrico La Loggia, aperto a tutto i sodalizi di volontariato degli
Italiani nel Mondo, si è aperta una riflessione al fine di giungere ad un
documento U.N.A.I.E. sul federalismo in tema di emigrazione da presentare alla
Conferenza Stato-Regioni- Province Autonome - C.G.I.E. dal 29 novembre al 1
dicembre. Un documento aperto al contributo delle Istituzioni Nazionali,
Regionali e all’Associazionismo degli Italiani nel Mondo.
 Una prima bozza del documento U.N.A.I.E. elaborata da Daniele Marconcini
Presidente dell’Associazione dei Mantovani nel Mondo, nonché consigliere del
sodalizio e dall’avv. Rosaria Salamone del Comitato Tecnico giuridico dell’U.N.A.I.E.
è stata presentata al Ministero degli Italiani del Mondo avendone un primo
importante contributo. Contributo richiesto in questi giorni alle Regioni
italiane, al fine di stimolare una posizione, la più possibile unitaria, per la
definizione di un atto di indirizzo federalista in tema di italiani nel mondo.
Questo per arrivare in un prossimo futuro alla stesura di una Legge Quadro di
riordino della tematica che stabilisca nuove regole e competenze alle Regioni
con ambiti più chiari di intervento e soprattutto, coerenti e sussidiari
rispetto all’azione nazionale.
PER UN INTERVENTO COORDINATO DELLO STATO E DELLE REGIONI
A FAVORE DELLE COMUNITÀ ITALIANE ALL’ESTERO
di Daniele Marconcini e Rosaria Salamone
(Comitato Tecnico-Giuridico dell’Unione Nazionale delle Associazioni
Immigrati ed Emigrati)
Premessa :
Possibile Legge quadro o Atto di indirizzo e coordinamento in materia di
emigrazione
Una legge quadro, per definizione ormai consolidata da giurisprudenza
costituzionale e da dottrina, quindi di pacifica accoglienza, deve fornire alle
Regioni dei principi e criteri direttivi in ordine alla materie che, per
dettato della Costituzione, entrano nella cosiddetta legislazione concorrente.
Gli indirizzi sopraddetti sono stati recepiti espressamente dall’art. 1, 3
comma, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che vale la pena di ricordare non
innova, perché è di recepimento dei principi suddetti, ma che comunque, ed è
questo l’effetto ricercato dal legislatore, vincola l’azione del Governo nella
sua attività normativa.
In materia di volontariato si ha già una legislazione quadro, vedi ad esempio
la legge 11 agosto 1991, n. 266 e la legge 7 dicembre 2000, n 383.
Nelle suddette leggi il legislatore nazionale indica le finalità e i modi di
espressione delle forme associative volontarie, individuali o associate,
disciplina le modalità per garantire la pubblica fede indicando alle Regioni
gli obiettivi e le forme di pubblicità delle relative azioni amministrative,
dispone e disciplina le azioni giurisdizionali di tutela e le pene. (vedi anche
le ultime sentenze della Corte Costituzionale in materia di condono edilizio ).
Detto ciò, pare utile precisare che una legge quadro, per sua natura complessa,
passa attraverso un iter procedurale che richiede l’intervento sul relativo
disegno di legge della Conferenza Stato-Regioni (parere rivolto al Consiglio
dei Ministri) e della Commissione Bicamerale per gli Affari regionali, prima di
passare alle Aule legislative per le deliberazioni.
Per ultimo, gli Statuti regionali sono leggi rinforzate sulle quali nessuna
legislazione nazionale può intervenire. Ciò specificamente riguarda
l’organizzazione amministrativa delle Regioni che, nell’attuale assetto
normativo, è una competenza esclusiva dell’Ente, in particolare dell’Esecutivo
regionale nell’ambito di previsione legislativa regionale.
Lo Stato può delegare o trasferire funzioni amministrative alle Regioni, anche
per principio di sussidiarietà verticale, ma deve indicare le risorse nazionali
alle quali attingere per le destinazioni di spesa previste (principio della
congruità).
Allo Stato spetta, qualunque sia la competenza legislativa, di garantire sul
territorio nazionale il principio della perequazione stabilito dalle norme
costituzionali per i diritti fondamentali (art. 3 Cost., nell’espressione della
pari opportunità al concorso ai beni della vita, secondo definizione data dalla
Corte Costituzionale), attività sostitutiva in caso di conclamata inadempienza.
UNA NORMATIVA QUADRO IN MATERIA DI EMIGRAZIONE
- LEGGE QUADRO
Una legge quadro in materia di emigrazione dovrebbe avere una pluralità di
obiettivi:
1. Definire la posizione di emigrante (qualità), in maniera certa e univoca.
Allo stato attuale, non si rinviene nella legislazione vigente un’autonoma
definizione dell’emigrante, a prescindere dalle finalità puntuali perseguite
da singole previsioni di legge.
2. Assegnare uno stato giuridico speciale (status: diritti e doveri)
all’emigrante ed a ciò collegare un principio di organizzazione della
Pubblica Amministrazione, con ripartizioni di competenze da affidare
rispettivamente alle Regioni ed al Governo nazionale, sia a livello Esecutivo
sia amministrativo.
3. Indicare le risorse alle quali attingere.
La legge quadro potrebbe riguardare, pertanto:
- La definizione dello status di emigrante, quale ad es.: cittadino
italiano residente stabilmente e continuativamente all’estero, non per
motivi di turismo o di lavoro distaccato, in maniera temporanea, da azienda
con sede in Italia. Tale posizione si estende al proprio nucleo familiare.
Eventualmente, determinare anche un minimo lasso di tempo di permanenza
stabile all’estero dell’emigrato, quale requisito necessario.
- L’estensione dei benefici previsti dalla Legge in materia di ONLUS (L.
n. 383 del 2000) alle Associazioni di Italiani residenti all’Estero con
sede in Italia che svolgono attività di promozione sociale all’estero nei
confronti di Italiani residenti all’estero, oriundi e figli di oriundi
locali.
- La definizione delle organizzazioni associative di volontariato
all’estero, come forme associative di promozione (ONLUS) a carattere
speciale, in quanto realizzabili anche all’estero ed aventi come fini di
sostituire lo Stato e gli enti territoriali nella realizzazione di scopi
istituzionali di utilità sociale coincidenti con le finalità
dell’associazione, con relative responsabilità.
- La definizione di modalità univoche di riconoscimento giuridico delle
organizzazioni di promozione sociale in precedenza indicate, dando la
possibilità di apposita attività di certificazione, in via suppletiva,
anche ai Consolati, per quanto riguarda le associazioni da iscriversi negli
Albi regionali.
- Le Regioni devono istituire un apposito Albo Nazionale e Regionale per
le Associazioni italiane all'estero.
- La regolamentazione dei presupposti e delle condizione di accesso, ai
contributi pubblici statali e regionali, delle suddette organizzazioni,
stabilendo dei criteri per garantire livelli minimi essenziali di
prestazioni.
- Esercizio del diritto di azione: ossia definire le modalità di ricorso,
nelle sedi amministrative e giurisdizionali, a difesa delle proprie
aspettative, prevedendo l’obbligo del ricorso preventivo al Console
Generale, per apposito lodo arbitrale, per la soluzione di controversie fra
associazioni in terra straniera.
- Aspetti sanzionatori: civili, penali e amministrativi per attività
associative illegittime o abusive.
- Riconoscere alle associazioni un diritto di partecipazione alle azioni
amministrative, stabilendo un criterio uniforme sul territorio nazionale di
scelta delle associazioni in base alla loro rappresentatività.
- Semplificare le procedure burocratiche per l’iscrizione negli Albi
regionali e Consolari delle Associazioni degli Italiani all’Estero.
- Individuare requisiti necessari e parametri uniformi, ai fini di
garantire l’effettiva rappresentatività delle Associazioni Regionali degli
Italiani all’estero, vale a dire: stabilire il numero minimo di associati
per sodalizio in ordine al riconoscimento dei diritti e delle prerogative
delle Associazioni Regionali.
- Per le finalità di raccordo con i compiti perequativi propri dello
Stato, prevedere a livello regionale un raccordo informativo costante con
le Regioni (nella persona di un rappresentante del Ministero per gli
Italiani nel Mondo, Dipartimento Italiani nel Mondo) sulle iniziative
adottate a favore degli emigranti, vale a dire un Consigliere per
l’Emigrazione interno negli Uffici della Giunta regionale o parallelo
all’Assessorato competente in materia di Emigrazione, sull’esempio della
figura attuale del Consigliere Diplomatico.
- Iniziativa volta a: uniformare la struttura organizzativa delle
Consulte Regionali per l’Emigrazione. Aumentare il peso, in Consulta, delle
istanze rappresentative delle Associazioni degli Italiani all’estero.
Dotare le Consulte di poteri d’iniziativa, oltre che di consultazione, in
materia di emigrazione. Prevedere la cadenza minima trimestrale per
la riunione delle medesime. Creare delle strutture organizzative, ad
esempio, commissioni, per Paese estero, composte dai Presidenti delle
Associazioni di corregionali italiani all’estero, che si riuniscano,
opportunamente, in precedenza rispetto alla riunione della Consulta, al
fine di delineare gli indirizzi, i programmi e le iniziative da
intraprendere in sede Consultiva. Inserire all’interno delle Consulte
Regionali per l’Emigrazione, con funzioni di raccordo e
consultazione, un rappresentante del Ministro per gli Italiani nel Mondo e
le figure dei Consultori all’estero come punti di riferimento
regionale,selezionati attraverso apposito bando e facenti funzioni di
rappresentanza a titolo gratuito.
- Creare un Registro Regionale Centralizzato con il censimento, in
costante aggiornamento, (in sostituzione di quanto dovrebbero fare le
Regioni e non fanno) per ciascuna Regione italiana, degli emigrati
regionali italiani residenti all’estero, da gestire ed attualizzare a cura
del Dipartimento per gli Italiani nel Mondo della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, unitamente a rappresentanti di tutte le Regioni.
- Prevedere un fondo (Provvidenze di rientro) per la soddisfazione, a
fini sociali, delle richieste di interventi e provvidenze nei
confronti degli Emigrati che vogliano tornare a stabilirsi definitivamente
in Italia. Tale fondo dovrà essere alimentato da quote statali (40%) e
regionali e poi ripartito, Regione per Regione, naturalmente
vincolato, in base al numero di Emigrati risultanti nel Registro Regionale
Centralizzato. Definizione di apposito capitolo di bilancio relativo agli
indigenti italiani residenti all'estero con la possibilità di una
erogazione diretta dei fondi per la tutela della salute agli utenti,secondo
criteri generali. L’attività di
Cooperazione decentrata potrà svolgersi anche a favore delle Comunità
italiane nel Mondo nelle forme e nelle modalità decise dalle Regioni
- Indicare le risorse finanziarie.
B. ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO
È lo strumento che meglio si presta, allo stato attuale, per superare ogni
problema di competenza o di definizione di dettaglio, perché fondato
sull’accordo Stato ed autonomie locali. Il deliberato in sede di Conferenza
Stato Regioni unificata, non è più impugnabile davanti il Giudice
costituzionale e vincola le autonomie al rispetto di quanto stabilito.
L’atto di indirizzo e coordinamento ha ricevuto dalla nuova Carta
costituzionale una dignità regolatrice delle competenze fra Stato e Regioni di
grandissimo rilievo e come disciplinatore, in forma anticipata, di competenze
fra Stato e Regioni. Tale strumento è fondato sull’intesa e sulla trasparenza
che sono presupposti della leale cooperazione fra le autonomie e lo Stato, in
un regime tendenzialmente federalista (si dovrebbe parlare più correttamente di
accentuato autonomismo) qual è quello vigente.
L’atto di indirizzo e coordinamento potrebbe prevedere gli elementi esplicitati
al punto A) di cui sopra e rivolti alla responsabilità politica degli Esecutivi
nazionali e locali delle parti in accordo.
Non ultimo, un atto indirizzo e coordinamento potrà sorgere su iniziativa delle
Regioni,del Ministro per gli Italiani nel Mondo, sentito il Ministro per gli
Affari regionali, con i tempi regolati dal Governo, quindi in tempi anche
ristretti, se voluto.
14/11/05 (D.M)
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