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Accordi bilaterali tra UE e Svizzera |
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Gli accordi bilaterali tra UE e Svizzera si articolano su sette protocolli: 1. la libera circolazione delle persone; 2. i trasporti aerei; 3. i trasporti terrestri; 4. il settore agricolo; 5. gli ostacoli tecnici al commercio; 6. gli appalti pubblici; 7. la ricerca e lo sviluppo tecnologico. Quello che ci interessa è soprattutto il primo. Per l’entrata in vigore effettiva di tali accordi è stata necessaria l’approvazione (ratifica) del Parlamento svizzero, confermata dal referendum popolare del 21 maggio 2000, del Parlamento europeo e dei Parlamenti di ogni singolo stato membro dell’UE (l’Austria, il Belgio, la Danimarca, la Finlandia, la Francia, la Germania, la Grecia, l’Irlanda, l’Italia, il Lussemburgo, l’Olanda, il Portogallo, il Regno Unito di Gran Bretagna, la Spagna, la Svezia). L’iter si è concluso nel dicembre 2001 con l’approvazione da parte del Parlamento belga, poi, dopo i 60 giorni previsti per depositare la ratifica presso la Commissione e l’approvazione definitiva anche da parte di quest’ultima, l’effettiva entrata in vigore è stata stabilita per il 1° giugno 2002. Gli accordi bilaterali formano un pacchetto che va accettato o respinto in blocco. Complessivamente, gli accordi portano per l’economia molti vantaggi, visto che con l’abolizione degli ostacoli al commercio e la libera circolazione delle persone traggono vantaggio soprattutto l’industria e le imprese di servizi. Il dossier più discusso è stato ed è quello riguardante la libera circolazione delle persone che prevede, tra l’altro, due anni dopo l’entrata in vigore dell’accordo, l’abolizione delle disposizioni della legge sugli stranieri. Per impedire che l’abolizione dei controlli
sul trattamento salariale e sulle condizioni di lavoro dei lavoratori
stranieri aggravi il pericolo del dumping sociale e salariale, i sindacati
hanno proposto in particolare quattro misure d’accompagnamento che sono
state approvate dalle due camere del Parlamento svizzero l’8 ottobre 1999,
assieme agli accordi bilaterali. Le quattro misure d’accompagnamentoPrima misura: Legge sui lavoratori distaccati all’estero Questa legge, che si basa sulla corrispettiva
direttiva dell’Unione Europea, vale esclusivamente per i lavoratori che
vengono mandati in Svizzera da una ditta straniera e prevede che le
disposizioni svizzere di protezione del lavoro e gli elementi più
importanti dei contratti collettivi di lavoro debbano essere rispettati.
Questo però è possibile soltanto se esiste un contratto collettivo di
lavoro valido per tutti. Perché
questi diritti per i lavoratori distaccati siano esigibili per vie legali,
anche in Svizzera viene modificata la legge federale sul diritto privato
internazionale e rivisto il corrispondente accordo internazionale: v
il
primo imprenditore (impresa generale) risponde in solido per l’osservanza
della legge, v
la
Confederazione acquisisce la facoltà di indennizzare gli organi di
controllo, v
vengono
istituite sanzioni in caso di infrazione (compreso l’immediato divieto di
lavorare). Seconda Misura: Facilitazione dell’obbligatorietà generale dei contratti collettivi di lavoro La normale procedura per l’obbligatorietà generale dei contratti collettivi di lavoro non è stata modificata. Questo vuol dire che fondamentalmente la condizione necessaria per l’obbligatorietà generale rimane il raggiungimento dei tre quorum del 50% (grado di rappresentatività delle imprese interessate, delle OO.SS. in esse presenti, dei lavoratori da esse dipendenti sul totale), anche se la regolamentazione consentiva già finora di prescindere dal quorum del minimo 50% di percentuale di organizzazione dei lavoratori. In
caso di abuso ora i quorum possono essere abbassati al 30%. Il Consiglio
Nazionale e la Commissione del Consiglio degli Stati si sono accordati sulla
formulazione del Consiglio Federale, secondo la quale questa situazione si
verifica se ci sono ripetuti abusi sui salari e sugli orari di lavoro. Terza misura: Salari minimi stabiliti a livello
statale In Svizzera esistono i CCNL soltanto nell’edilizia e nei settori ad essa collegati (legno, ecc.). Ora le autorità competenti a livello federale e
cantonale possono emanare salari minimi obbligatori nell’ambito di un
contratto di lavoro normale. Anche
qui la condizione è data se ci sono ripetuti abusi sui salari (abbassamento
illecito dei salari). Quarta misura: Commissioni tripartite La Confederazione istituisce
in ogni Cantone una commissione tripartita (istituzioni, imprenditori,
sindacati). Essa ha il compito di osservare il mercato del lavoro e di
intervenire in caso di abuso. La commissione paritetica può richiedere la
dichiarazione d’obbligatorietà generale facilitata di un contratto
collettivo di lavoro o di un contratto di lavoro normale con salari minimi.
Tuttavia prima di emanare dei salari minimi si deve ricercare l’accordo
con il datore di lavoro in questione. Per il controllo dei contratti di lavoro normali la
commissione tripartita ha il diritto di ispezione nelle imprese, le
organizzazioni dei lavoratori hanno il diritto d’azione in giudizio come
associazioni (dietro accertamento). L’istituzione di commissione tripartite in tutti i
cantoni può portare progressi, migliorare il controllo e far affermare
delle disposizioni minime, soprattutto in settori dove non ci sono organi di
controllo previsti per via contrattuale. Posizione
sindacale sugli accordi bilaterali e le misure d’accompagnamento Fondamentalmente il sindacato è contro
l’isolamento della Svizzera e a favore dell’integrazione in Europa,
perché è nell’ambito dell’Unione Europea che possono essere affrontati
i problemi centrali della società, quali la disoccupazione, l’ecologia,
la globalizzazione. Da un punto di vista strategico, si potrà avere una
Svizzera sociale solo all’interno di un’Europa sociale. La libera
circolazione delle persone suscita indubbiamente paure, ma in linea di
massima contiene, con le dovute misure d’accompagnamento, chiari vantaggi
rispetto al vecchio sistema: abolizione dello statuto dello stagionale e del
permesso di lavoro, accesso al mercato europeo anche per i lavoratori
svizzeri, riconoscimento dei diplomi, eccetera. Le misure di
accompagnamento negoziate portano innovazioni positive al diritto del
lavoro elvetico: per la prima volta vi saranno salari minimi obbligatori a
livello statale, non solo per i lavoratori esteri, bensì per tutti i
salariati. Questa possibilità faciliterà la lotta contro i salari bassi
nei settori non coperti da contratti collettivi di lavoro (agricoltura,
commercio al dettaglio e industria). Quanto alla dichiarazione d’obbligatorietà
generale dei contratti collettivi di lavoro, le condizioni necessarie
saranno facilitate in modo da consentire di coprire diversi settori
industriali. La legge sui lavoratori distaccati, che regola le condizioni
particolari per i lavoratori che vengono mandati in Svizzera da una ditta
straniera, è buona, specialmente anche grazie all’ottenimento di
direttive più rigide in merito a responsabilità, controlli e sanzioni. La reale applicazione delle leggi e dei contratti
collettivi di lavoro resta un grande problema, che continuerà a generare
paure anche al di là delle misure di accompagnamento. Tuttavia i prossimi anni, che vedranno la graduale introduzione della libera circolazione delle persone, dovranno consentire di creare un sistema efficace d’applicazione, ma anche di lotta contro il lavoro nero. E questo sarà senz’altro possibile alla luce delle misure di accompagnamento che contengono le basi in tal senso. E’ quindi importante che mettiamo in atto un piano d’azione pluriennale a fronte dell’introduzione della libera circolazione delle persone con l’obiettivo di impedire il dumping sociale, utilizzando tutti gli strumenti a disposizione: estensione dei CCL dichiarati d’obbligatorietà generale, creazione di commissioni tripartite, osservazione del mercato del lavoro, estensione dei contratti normali di lavoro, rafforzamento degli strumenti di controllo. La collaborazione sindacale transfrontaliera, bilaterale e nei CSI, diventa perciò sempre più indispensabile, anche per ottenere una migliore protezione sociale, possibile solo con un adeguamento alle norme sociali europee laddove sono migliori (politica occupazionale, politica sociale e della partecipazione) e con il rafforzamento della cooperazione sindacale a livello europeo, nelle regioni di frontiera (come già avviene attraverso i CSI), nelle imprese multinazionali (con i CAE), nei diversi settori e a livello sindacale generale (CES e categorie europee), con lo scopo di impedire il dumping, di generalizzare le conquiste, di combattere il livellamento verso il basso e di costituire una vera forza sindacale europea che contratti e lotti per un’Europa sociale. Apertura della Svizzera ai cittadini UE Il contingentamento amministrato dalla Polizia
degli stranieri, legato agli statuti discriminatori dei lavoratori esteri,
ha contribuito in passato all’indebolimento dei sindacati svizzeri,
dividendo le fila dei lavoratori. La libera circolazione delle persone porta –
almeno per gli emigrati in Svizzera dai paesi dell’UE – all’abolizione
dello statuto dello stagionale e di altre discriminazioni e favorisce
“un’apertura mentale” di fondamentale importanza per il rafforzamento
della collaborazione internazionale fra le organizzazioni sindacali. Oggi, al momento dell’entrata in vigore
dell’accordo, avvenuta sabato 1 giugno scorso, l’accesso al mercato del
lavoro è ancora rigidamente controllato. Per i primi due anni il rilascio
di un permesso di lavoro sarà subordinato al contingentamento e alla
preferenza accordata ai disoccupati dimoranti in Svizzera e, a determinate
condizioni, ai disoccupati frontalieri. In caso di rilascio di permesso, il
trattamento salariale e le condizioni di lavoro dei lavoratori stranieri
continueranno ad essere controllati dalle competenti autorità. Dopo due anni sarà soppressa la preferenza
accordata ai lavoratori svizzeri e saranno pure aboliti i controlli sul
trattamento salariale e sulle condizioni di lavoro dei lavoratori stranieri. Dopo cinque anni saranno aboliti tutti i contingenti; tuttavia la Svizzera potrà tenere sotto osservazione ancora per sette anni l’ingresso dei lavoratori UE e in caso di massiccia affluenza di immigrati potrà introdurre un contingentamento temporaneo. Dopo sette anni la Svizzera potrà decidere se
prorogare l’accordo. Se né la Svizzera né l’UE porranno fine
all’accordo, esso verrà protratto a tempo indeterminato con possibilità
di revoca in qualunque momento. Fra dodici anni la libera circolazione delle persone verrà definitivamente attuata: tutti i cittadini svizzeri o di un altro degli attuali quindici paesi membri dell’UE avranno diritto a un permesso di lavoro nei rispettivi mercati, se potranno dimostrare di avere un lavoro. Adeguamenti
del diritto svizzero degli stranieri Il
diritto di soggiorno e di domicilio di persone provenienti da uno stato
dell’UE, così come il diritto di intraprendere un’attività lavorativa
subordinata o autonoma, nonché il mercato del lavoro svizzero vengono
regolati secondo il principio della libera circolazione delle persone in
base alle norme comunitarie europee. Di grande importanza si rivela il trattamento che
regolamenta: v le condizioni di lavoro e i vantaggi sociali e fiscali v l’accesso a un’attività autonoma v la mobilità geografica e professionale v il diritto alla riunificazione della famiglia v il rinnovo automatico del permesso di soggiorno v il diritto di rimanere sul territorio di uno stato dopo avervi svolto un’attività lavorativa v l’acquisto di beni immobili da parte dei cittadini UE domiciliati in Svizzera. Dall’entrata in vigore del trattato e fino
all’introduzione della libera circolazione delle persone prevista dopo
cinque anni, il soggiorno dei cittadini UE è distinto in tre diverse
categorie: 1. soggiorno di breve durata (da tre mesi a un anno) 2. soggiorno di lunga durata (cinque anni) 3.
frontalieri. 1.
Dallo statuto di
lavoratori stagionali a quello di dimoranti temporanei Lo statuto dei lavoratori stagionali viene dunque sostituito dallo statuto dei dimoranti temporanei. La durata del permesso di soggiorno è di un anno, e comunque limitata alla durata del contratto di lavoro. Durante il periodo transitorio è possibile prolungare il soggiorno temporaneo, tuttavia non si deve lasciare la Svizzera nel periodo che intercorre tra un impiego e un altro. La mobilità geografica e professionale è garantita al termine del periodo transitorio di cinque anni, durante i quali si potrà cambiare luogo di lavoro e residenza nel rispetto del contingentamento in vigore. 2.
Da dimoranti temporanei a
permanenti Al termine del periodo transitorio di cinque anni, i lavoratori provenienti dall’UE avranno diritto ad accedere liberamente al mercato di lavoro svizzero, dimostrando di svolgere un’attività lavorativa. Chi lavora in Svizzera può in qualsiasi momento essere raggiunto da coniugi e figli, i quali hanno anche libero accesso al mercato del lavoro svizzero. E’ garantita la mobilità geografica e professionale. 3.
Nuove direttive per i
frontalieri Durante un periodo transitorio di due anni l’acceso al mercato del lavoro svizzero da parte dei frontalieri provenienti dall’UE sarà ancora limitato dalla preferenza accordata ai lavoratori svizzeri e alla verifica delle condizioni salariali e lavorative. Il permesso è concesso per cinque anni. Rispetto a prima il lavoratore frontaliere avrà la possibilità di tornare settimanalmente, invece che quotidianamente, al suo domicilio. Allo scadere dei cinque anni del periodo transitorio i frontalieri avranno piena libertà e quindi diritto ad accedere al mercato del lavoro svizzero se dimostreranno di svolgere un’attività lavorativa. La mobilità geografica e professionale dei lavoratori frontalieri è garantita solo all’interno delle zone di confine durante il periodo transitorio di cinque anni, al termine del quale sarà estesa a tutto il territorio. I frontalieri infine potranno accedere in ogni momento ad un’attività lavorativa autonoma.
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