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Testo del decreto sulla programmazione transitoria
dei flussi d'ingresso per l'anno 2002
Ammessi in Italia lavoratori argentini di origine italiana entro una quota massima di 4000 persone Articolo 1
1. Per l'anno 2002 sono ammessi in Italia per motivi di lavoro autonomo
entro una quota massima di 2mila persone i cittadini stranieri non
comunitari residenti all'estero con l'esclusione di quelli provenienti dai
Paesi previsti dagli articoli 3 e 4 del presente decreto appartenenti alle
categorie di seguito elencate: - ricercatori; - imprenditori che svolgono
attivitą di interesse per l'economia nazionale; - liberi professionisti;
collaboratori coordinati e continuativi; - soci e amministratori di societą
non cooperative; - artisti di chiara fama internazionale e di alta
qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati.
2. All'interno di tale quota non sono ammesse le conversioni di permessi di
soggiorno per motivi di studio in permessi di soggiorno per lavoro
autonomo.
Articolo 2
1. Per l'anno 2002 sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato
altamente qualificato, i cittadini stranieri non comunitari residenti
all'estero con l'esclusione di quelli provenienti dai Paesi previsti dagli
articoli 3 e 4 del presente decreto, appartenenti alla categoria dei
dirigenti entro una quota massima di 500 persone, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 27 comma i del Digs 286/98.
Articolo 3
1. Per l'anno 2002 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro
subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e di lavoro
autonomo lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei
genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in
Argentina, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco costituito
presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in Argentina,
contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi entro una
quota massima di 4mila persone.
Articolo 4
1. Per l'anno 2002 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato
anche per esigenze di carattere stagionale cittadini di Paesi che hanno
sottoscritto specifici accordi di cooperazione in materia migratoria entro
una quota massima di 10mila come di seguito ripartite: - 3000 cittadini
albanesi; - 2000 cittadini tunisini; - 2000 cittadini marocchini; - 1000
cittadini egiziani; - 500 cittadini nigeriani; - 500 cittadini moldavi; -
1000 cittadini srilankesi.
Articolo 5
1. Per l'anno 2002 sono ammessi in Italia per motivi di lavoro stagionale i
cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero entro una quota
massima di 4mila persone.
(fonte: Inform)
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